<IscrizioneREA> Iscrizione al registro REA

Id SdI
1.2.4
Obbligatorio
No
Ripetibile
No
Valorizzabile
No

<IscrizioneREA>Contenitore di nodi che esprimono il riferimento dell'iscrizione al REA ed altri dati aziendali.

Nei figli di questo nodo vi è la possibilità di inserire i riferimenti dell'iscrizione al REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative), che è un nodo che è stato purtroppo da molti trascurato e non valorizzarlo potrebbe comportare una sanzione da 103 a 1032 Euro.

Per tutti i soggetti iscritti al Registro imprese è obbligatoria l'iscrizione al REA, la quale deve essere indicata necessariamente in tutti gli atti e corrispondenza della società, quindi anche nella Fattura elettronica (L’articolo 2250, comma 1, del codice civile). Anche la risposta N.208 dell'AdE conferma tale interpretazione.

Non sono obbligati all'iscrizione REA:

  • Il libero professionista la cui professione è regolamentata da uno specifico albo(avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti etc).
  • Le associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un’attività commerciale o agricola, ma per i quali l’esercizio d’impresa non sia l’attività esclusiva o prevalente. Generalmente nel nome della ditta viene riportata tale tipologia (associazione, fondazione etc) che viene ricercata da FeX onde evitare di segnalare un falso positivo.
  • Le imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un’unità locale in Italia.