<DatiBollo> Estremi marca da bollo
- Id SdI
- 2.1.1.6
- Obbligatorio
- No
- Iterabile
- No
- Valorizzabile
- No
<DatiBollo>
Valorizzeremo i discendenti di questo nodo nel caso il tipo di fornitura richieda la marca da bollo.
La marca da bollo può essere considerata un tributo alternativo all'IVA e trova applicazione quando l'IVA non è assoggetta (operazioni fuori campo IVA, esclusa, esenti e non imponibili).
Tuttavia esistono numerose eccezioni, tanto da dover richiedere alcune pagine per dare una spiegazione esauriente. Per fortuna l'Agenzia delle Entrate, con documento di Aprile 2021 con titolo "L'imposta di bollo" ha chiarito che la determinazione dell'imposta di bollo, avviene mediante un chiaro algoritmo e quindi diventa ora inequivocabile quando il bollo deve essere assoggettato.
FeX ovviamente esegue per te questo algoritmo su tutti i documenti e si suggerisce di prestare la dovuta attenzione ad eventuali avvisi, per non trovare a posteriori fatture sull'elenco "B" (l'elenco delle fatture prive di valorizzazione del bollo, ma nelle quali sono presenti i requisiti per l'assoggettamento).
Algoritmo per la determinazione dei requisiti per l'applicabilità dell'imposta di bollo
Sono esclusi dal calcolo i documenti con i seguenti codici:
- Codice RF (di <RegimeFiscale>): RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10 o RF11.
- Codice TD (di <TipoDocumento>): TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 o TD28.
- Codice di <TipoDato> di <AltriDatiGestionali>: NB1, NB2 o NB3.
N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4.
Se la somma è superiore a €. 77,47, l'imposta di bollo è applicabile.
Ulteriori Note
L'Agenzia delle Entrate così chiarisce ulteriormente che nel caso la Fattura presenti sia importi assoggettati ad IVA che non, si deve sempre considerare il calcolo appena esposto. Ovvero si deve calcolare separatamente l'importo non assoggettato e verificare se supera i 77,47 Euro (risoluzione 98/E/2001).
Si ricorda che per le fatture si parla unicamente della marca da bollo da 2,00 Euro e che la marca da bollo da 16,00 Euro riguarda altri tipi di documenti, come ad esempio quelli rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.
Facciamo inoltre notare che l'agoritmo che avevamo realizzato in precedenza secondo il nostro buon senso, includeva anche le <Natura> N1 e N3.4.
Anche altri sostengono che queste <Natura> dovrebbero essere assoggettate al bollo.
Per questi dubbi si fa presente che al contribuente è data la possibilità di integrare il bollo per casi specifici dove è richiesto, anche se l'algoritmo non dovese rilevarlo.
Nota per i forfettari
L'AdE con risposta 67/2020 e n.428 del 12/08/2022 ha chiarito che l'imposta di bollo costituisce un componente positivo del reddito e dovrebbe subentrare come base imponibile, ma alcuni esperti non concordano con questa definizione.
Considerata la discussione in atto, la soluzione più semplice rimane quella di evitare di addebitare l'imposta di bollo al cliente. Altrimenti è suggeribile attenersi alle risposte dell'AdE che identifica in questo caso specifico l'uso della <Natura> N2.2 per il riaddebito del bollo ed aggiungere tale importo per il calcolo della base imponibile per la rivalsa INPS 4% o per la cassa di previdenza.